COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MONTALDI ANIBAL DANIEL PER 3(TRE), COME DA CU N. 49 DEL 5.12.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MONTALDI ANIBAL DANIEL PER 3(TRE), COME DA CU N. 49 DEL 5.12.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SPORTING GENZANO avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal G.S. al calciatore MONTALDI ANIBAL DANIEL, come riportato nel CU n. 49 del 5.12.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Accertata, dalla loro lettura, la condotta violenta del calciatore Montaldi ai danni di un avversario, come descritta nel dispositivo del G.S.; Considerato che tale comportamento è inquadrabile nelle previsioni dell’art. 19, comma 4, lettera b, del C.G.S.; P.Q.M. - rigetta il ricorso proposto dalla società SPORTING GENZANO confermando integralmente il provvedimento assunto dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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