COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL GRUMENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA C.D.T. RIPORTATA NEL CU N.49 DEL 5.12.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
3.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL GRUMENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA C.D.T. RIPORTATA NEL CU N.49 DEL 5.12.2007.
Letto il ricorso proposto dalla società REAL GRUMENTO avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale riportata sul CU n. 49 del 5.12.2007 con la quale veniva ridotta la squalifica del calciatore GIANNONE Andrea fino al 30.07.2009;
Considerato che, secondo le norme del C.G.S., non è possibile ricorrere allo stesso organo che ha emesso il provvedimento;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto ricorso;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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