COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALICA METAPONTO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MELE ROSARIO FINO AL 30.09.2011, COME DA CU N. 40 DEL 9.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALICA METAPONTO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MELE ROSARIO FINO AL 30.09.2011, COME DA CU N. 40 DEL 9.11.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ITALICA METAPONTO avverso la squalifica inflitta al calciatore MELE ROSARIO fino al 30.09.2011, come da CU n.40 del 9.11.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto tempestiva e rituale richiesta, nonché il D.G., il calciatore Gallicchio Antoniolino e l’Osservatore Arbitrale; Premesso che nel giudizio sportivo non possono trovare accesso censure su decisioni di carattere tecnico adottate dal D.G. nel corso della gara e che, pertanto, le lamentele della società reclamante sul punto sono assolutamente inammissibili; Preso atto che dall’istruttoria espletata non trovano in alcun modo riscontro le argomentazioni difensive proposte dalla società reclamante la quale asserisce che autore del gesto di violenza ai danni dell’arbitro è stato un altro calciatore, nella fattispecie il sig. Gallicchio Antoniolino del quale allega dichiarazione autografa; Evidenziato che nella disposta audizione il D.G. ha confermato, senza ombra di dubbio, che a colpirlo in maniera volontaria e con un fortissimo calcio alla gamba sinistra è stato il calciatore Mele Rosario, specificando di essere certo di ciò per svariati motivi, sia perché al momento della violenza il calciatore Mele lo ha rincorso per alcuni metri ed era solo, sia perché si trattava del calciatore più anziano della società Italica Metaponto ed era il portiere della stessa squadra, indossando una maglia diversa dai suoi compagni; Ascoltato sull’episodio di violenza l’Osservatore Arbitrale, lo stesso ha riferito di non aver visto il calcio sferrato all’arbitro in quanto distante dal luogo ove avvenuto l’episodio, ma che nello spogliatoio il D.G. aveva un evidente arrossamento all’altezza della coscia sinistra, con evidenti segni di fango e tacchetti; Considerato che il calciatore Gallicchio Antoniolino – il quale con una dichiarazione autografa allegata al ricorso si assumeva la responsabilità del gesto di violenza – nella disposta audizione, su precisa domanda della C.D.T. riferiva “preciso di non aver colpito il D.G. alla coscia, ma solo alla caviglia … la descrizione che fa il D.G. dell’episodio di violenza ai danni dello stesso da Voli lettami… non corrisponde all’episodio di violenza da me commesso ai danni del D.G. in quanto, ripeto, ho colpito il D.G. con un calcio alla caviglia…”; Considerato, pertanto, che l’episodio cui fa riferimento e del quale se ne assume la responsabilità il calciatore Gallicchio rappresenta altro episodio di violenza commesso dallo stesso al momento delle proteste e che nulla ha a che fare con l’episodio di violenza per cui è procedimento, anche se ugualmente sanzionabile; Visto l’art. 19 del C.G.S.; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Mele Rosario, fino al 30.09.2011; - infligge al calciatore Gallicchio Antoniolino la squalifica fino al 31.12.2008; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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