COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 45 della società A.C. CAMPORA S. GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 10 del 14.11.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Campora S.Giovanni – Talao del 21.10.2007 con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 45 della società A.C. CAMPORA S. GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 10 del 14.11.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Campora S.Giovanni – Talao del 21.10.2007 con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società ricorrente; sentito nell’odierna seduta il direttore di gara a chiarimenti; RITENUTO - che nel corso della gara del 21.10.2007, per come affermato dal direttore di gara nel supplemento di referto nonché nei chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell’odierna seduta, i calciatori delle due Società si presentavano in campo con i numeri di maglia successivi al numero undici, mentre gli altri rimasti in panchina vestivano maglie con numeri compresi fra l'uno e l'undici; - che in violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 2 del 3.10.2007, la società Campora S.Giovanni sostituiva il giocatore n. 6 Natale Guido (classe 1988) con il calciatore n. 2, Mendicino Vittorio (classe 1971), schierando per il resto della gara solo due giocatori nati dopo il 1°.1.1987, anziché i tre previsti dalla citata normativa; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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