COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 60 della società S.S. TORRETTA avverso la regolarità della gara Lattarico – Torretta (2 – 0) del 01.12.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MARANO Massimiliano.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 60 della società S.S. TORRETTA avverso la regolarità della gara Lattarico – Torretta (2 – 0) del 01.12.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MARANO Massimiliano. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società S.S. Torretta propone reclamo avverso la regolarità della gara Lattarico - Torretta dell’1.12.2007, per presunta posizione irregolare del calciatore Marano Massimiliano (nato il 18.10.1973) che ha preso parte a detto incontro nella file della società U.S. Lattarico. A detta della reclamante, il Marano sarebbe stato trasferito a titolo temporaneo dalla Fortitudo Cosenza srl, società di appartenenza, alla società ASC. D. Jordan Aufugum, la quale lo avrebbe poi trasferito alla società U.S. Lattarico senza, pertanto, averne titolo. Tuttavia, dagli accertamenti istruttori effettuati presso l’Ufficio Tesseramento di questo Comitato, è emerso, relativamente alla posizione del calciatore Marano Massimiliano, quanto qui di seguito riportato cronologicamente: - in data 01.07.2007 il calciatore de quo veniva svincolato per decadenza del tesseramento dalla società A.C. Zumpano; - in data 30.08.2007 veniva sottoscritta la richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento a favore della società Fortitudo Cosenza srl; - in data 12.09.2007 veniva sottoscritta la lista di trasferimento n.008429 a titolo temporaneo dalla Fortitudo Cosenza srl alla società ASC. D. Jordan Aufugum; - in data 26.10.2007 veniva sottoscritta la lista di trasferimento n.013251 a titolo definitivo dalla ASC. D. Jordan Aufugum alla A.S. Lattarico. Va, tuttavia, precisato che la predetta lista non veniva presa in considerazione da questo Comitato poiché il calciatore Marano risultava in prestito alla Società ASC. D. Jordan Aufugum e, quindi, non trasferibile; - in data 31.10.2007 veniva trasmessa (con raccomandata) la richiesta di variazione del titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo ai sensi dell’art. 101, comma 5, delle N.O.I.F., debitamente sottoscritta dalle Società Fortitudo Cosenza e ASC. D. Jordan Aufugum e dal calciatore medesimo; - da ultimo, in data 02.11.2007, veniva sottoscritta la lista di trasferimento n.008458 a titolo temporaneo a favore della società A.S. Lattarico. Alla luce di quanto sopra risulta essere valido, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Marano Massimiliano dalla società ASC. D. Jordan Aufugum alla società U.S. Lattarico. Di conseguenza, il calciatore in questione aveva titolo a prendere parte alla gara in esame e, quindi,il reclamo risulta infondato; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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