COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 63 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso la regolarità della gara Manchester Castrovillari – Rossanese (1 – 2) del 05.12.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare del calciatore BRUNO Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 63 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso la regolarità della gara Manchester Castrovillari – Rossanese (1 – 2) del 05.12.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare del calciatore BRUNO Giuseppe. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società A.S.D. Manchester Castrovillari propone reclamo avverso la regolarità della gara Manchester Castrovillari - Rossanese 1909 del 05.12.2007, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, per presunta posizione irregolare del calciatore della società F.C. Rossanese 1909 Bruno Giuseppe (nato il 27.12.1992), che ha preso parte a detto incontro. A detta della reclamante, il suddetto calciatore non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, non avendo raggiunto alla data della disputa della gara l’età minima di quindici anni necessaria per poter disputare incontri del Campionato “Juniores”. Il reclamo de quo risulta essere fondato. Infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo di Lega per la partecipazione ai campionati organizzati dalla L.N.D. nella s.s. 2007/2008 (riportati sul C.U. n.1 del 02.07.2007 del Comitato Regionale Calabria), possono partecipare alle gare del Campionato “Juniores” della stagione in corso “tutti i calciatori nati dall’1.01.1989 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età”. Tale fattispecie nel caso in esame non si è realizzata, in quanto il calciatore Bruno Giuseppe, essendo nato il 27.12.1992, alla data della disputa della gara in esame (05.12.2007) non aveva ancora raggiunto il 15° anno di età e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte. Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, delibera di irrogare alla società F.C. ROSSANESE 1909, la punizione sportiva della perdita della gara Manchester Castrovillari - Rossanese 1909 del 05.12.2007, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, col punteggio di 0-3; disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it