COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 19/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIO CALCIO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 21.11.2007 gara REAL S.PROSPERO – REGGIO CALCIO del 17.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 19/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIO CALCIO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 21.11.2007 gara REAL S.PROSPERO – REGGIO CALCIO del 17.11.2007 L’U.S.REGGIO CALCIO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando : 1) che il motivo scatenante di tutta la vicenda sia stato “il comportamento dell’addetto all’arbitro della società A.S.Real S.Prospero, che ha innervosito i propri dirigenti, collaboratori e successivamente, in parte, i ns.genitori”; 2) “al termine della prima frazione di gioco, il segnalinee, come si evince dalla succinta esposizione dei fatti del G.S., si rivolgeva con frasi offensive nei confronti del Direttore di gara e verso i ns.giocatori, spintonandoli. A questo punto e solo in questo frangente, il direttore di gara, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per continuare, decretava la fine della gara, con il triplice fischio, correndo velocemente negli spogliatoi; 3) al rientro del ns.allenatore verso gli spogliatoi, veniva affrontato dall’addetto all’arbitro, allontanato precedentemente dal campo dal direttore di gara, che lo prendeva per il cravattino, proferendo offese, innestando la reazione dei ns.giocatori che intervenivano in difesa dell’allenatore, ma senza reagire fisicamente; 4) a questo punto, il genitore di un ns.ragazzo, interveniva in difesa del figlio, pertanto trattenuto. Ritiene che la delibera sia spropositata nei loro confronti, per fatti di cui non si sentono assolutamente responsabili e chiede l’annullamento del provvedimento. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, ha dichiarato che nel momento in cui l’assistente di parte del Real San Prospero ha iniziato a “litigare” con i calciatori del Reggio Calcio, ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per continuare la gara e, conseguentemente, ne ha decretato la sospensione; - avuto presente che la C.A.F., ha dichiarato in diverse occasioni, vedasi ad esempio : 1) decisione 18.3.1999 app.S.P.Serre (sospensione della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 (vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che “la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e basata su impressioni del Direttore di gara”; 2) decisione 17.6.1999 app.A.S.C.Juvequense (sospensione della gara perché l’arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) “ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara riportò a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell’immediatezza del fatto la piena e fattiva collaborazione di entrambe le società, sicchè nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell’incontro”; 3) decisione 24.5.2001 app.Senato Calcio (sospensione della gara per simulazione di uno sputo verso l’arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi spingeva violentemente il direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi) CAMPIONATO ALLIEVI SPERIMENTALI 203 “secondo la giurisprudenza costante della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità”; - ritenuta non giustificata la sospensione della gara, in quanto nella circostanza non sussistevano pericoli di sorta per l’incolumità dei tesserati delle società partecipanti alla gara e dell’arbitro che, nel frangente non ha fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per giungere alla regolare conclusione della gara stessa, D E L I B E R A - di annullare la decisione assunta in primo grado della perdita della gara ad entrambe le società A.S.REAL SAN PROSPERO e U.S.REGGIO CALCIO, disponendo per la ripetizione della gara, a cura del C.P. di Reggio Emilia. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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