COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 03.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO dell’A.S.D. PAVIESE (Campionato di Seconda Categoria – Girone C) avverso la squalifica per TRE giornate effettive di gara del giocatore GUION Christian in relazione alla gara PAVIESE=UNIONE CALCIO 3 STELLE del 9.12.2007 (in C.U. n. 28 del 13.12.2007).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 03.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO dell’A.S.D. PAVIESE (Campionato di Seconda Categoria – Girone C) avverso la squalifica per TRE giornate effettive di gara del giocatore GUION Christian in relazione alla gara PAVIESE=UNIONE CALCIO 3 STELLE del 9.12.2007 (in C.U. n. 28 del 13.12.2007). L’ASD PAVIESE ricorreva sostenendo che la squalifica inflitta al proprio giocatore è da ritenersi spropositata in relazione al comportamento tenuto dallo stesso dopo la notifica dell’espulsione, affatto irriguardoso nei confronti dell’arbitro come appare invece dalla motivazione del provvedimento adottato dal Giudice Regionale. Affermava che il giocatore si è limitato solamente a rivolgere all’arbitro un gesto di disappunto quando questi lo sollecitava a rientrare celermente nello spogliatoio. Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica decisa dal Primo Giudice. Dalla lettura del referto dell’arbitro si evince che il Guion, dopo la notifica dell’espulsione a seguito di seconda ammonizione, si allontanava lentamente dal terreno di gioco compiendo un atto in modo ritenuto spregiativo dall’arbitro. Questa Commissione Disciplinare: - osserva che il significato e la finalità dei comportamenti, specie dei gesti di protesta posti in essere da giocatori o altri tesserati, debbono essere descritti in modo preciso e circostanziato così da risultare oggettivamente inequivocabili e non frutto di interpretazione soggettiva del solo direttore di gara. - pertanto, visto il contenuto degli atti ufficiali, letto il ricorso dell’ASD PAVIESE - deduce che il comportamento tenuto dal giocatore dopo la notifica dell’espulsione non può essere qualificato come irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma solamente scorretto per aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco e meritevole di essere sanzionato con una sola giornata di squalifica oltre a quella dovuta per l’espulsione. decide - di accogliere il ricorso proposto dall’ASD PAVIESE - di ridurre la squalifica comminata al giocatore GUION Christian da tre a DUE giornate di gara - di disporre la restituzione della tassa reclamo.
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