COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORUSSIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 29.11.2007 (Gara: BORUSSIA – CYNTHIA 1920 del 25.11.2007 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORUSSIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 29.11.2007 (Gara: BORUSSIA – CYNTHIA 1920 del 25.11.2007 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; premesso preliminarmente che i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del massaggiatore CALVANESE ENZO e dell’assistente dell’arbitro ORICCHIO GIUSEPPE non sono impugnabili, in quanto a norma dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., sono inferiori ad un mese; per quanto attiene le squalifiche inflitte ai calciatori MARRONARO DAVIDE e MAURIZI MATTEO le considerazioni esposte dalla reclamante, che invoca le riduzioni delle stesse, non trovano, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale, fondamento rispetto agli addebiti mossi ai predetti calciatori. Infatti il MARRONARO DAVIDE dopo aver tenuto condotta violenta nei confronti di un avversario, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e minacciosa; mentre il MAURIZI veniva espulso per frasi offensive e minacciose al direttore di gara. Detto tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che ritenere congrue le sanzioni inflitte ai calciatori sopramenzionati; conseguentemente DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo si incamera.
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