COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ FONTANA LIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE BENEDICTIS FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 06.12.2007 (Gara: FONTANA LIRI – CHIAIAMARI del 02.12.2007 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RICORSO DELLA SOCIETA’ FONTANA LIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE BENEDICTIS FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 06.12.2007
(Gara: FONTANA LIRI - CHIAIAMARI del 02.12.2007 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
Dal referto di gara emerge che al 9° minuto del 2° tempo veniva espulso il calciatore DE BENEDICTIS FEDERICO, per aver colpito con un calcio un avversario, tralatro a pallone distante;
Inoltre, mentre il calciatore era in terra , il DE BENEDICTIS continuava a colpirlo con diversi calci al torace.
La società istante, dando una versione attenuata del fatto e riportandosi alla pregressa condotta esemplare del loro tesserato, eccepiva la severità della sanzione inflitta e chiedeva la riduzione della squalifica.
Il ricorso non è degno di accoglimento.
La chiara risultanza del referto arbitrale, che come è ben noto è fonte privilegiata di prova sul comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, smentisce quando dedotto dalla società reclamante.
Ancor più censurabile è da considerarsi la successiva condotta del DE BENEDICTIS, violenta ed antisportiva, quando dopo aver colpito con un calcio l’avversario, infieriva sul medesimo con diversi calci sul torace.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il ricorso confermando la sanzione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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