COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.01.2008 A CARICO DEL CALCIATORE BRAVI GIANLUCA ADOTTATO DAL DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: RIANESE – SETTEBAGNI C.S. DEL 25.11.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.01.2008 A CARICO DEL CALCIATORE BRAVI GIANLUCA ADOTTATO DAL DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: RIANESE – SETTEBAGNI C.S. DEL 25.11.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il ricorso in epigrafe con il quale la soc. SETTEBAGNI C.S., nelle conclusioni, chiede la rivisitazione della sanzione adottata nei confronti del calciatore BRAVI GIANLUCA ritenendola eccessiva in relazione al suo comportamento. Dall’esame, invece, degli atti ufficiali risulta che il comportamento del calciatore è stato particolarmente e reiteratamente minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro. Inoltre, mentre veniva portato a forza dai compagni di squadra nello spogliatoio continuava ad offendere e minacciare il direttore di gara. Apparre evidente a questa Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta ala calciatore BRAVI GIANLUCA è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto in campo dal suddetto atleta. Ciò detto, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando la squalifica al calciatore BRAVI GIANLUCA fino al 15.01.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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