COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIERLUIGI MULATTIERI E AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 06.12.2007 (Gara: SPORTING PONTECORVO – CITTA’ DI VEROLI del 02.12.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIERLUIGI MULATTIERI E AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 06.12.2007 (Gara: SPORTING PONTECORVO – CITTA’ DI VEROLI del 02.12.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare, Letto il ricorso in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; osservato che la società SPORTING PONTECORVO propone ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo evidenziando che i sostenitori hanno sempre tenuto un comportamento corretto e che solo in occasione della rete realizzata dalla squadra avversaria, in considerazione della perdita di tempo per la ripresa del gioco, gridavano due volte uno slogan di tono offensivo contro la popolazione rumena. Contemporaneamente, come notato dall’arbitro e dal Commissario di Campo, propri dirigenti si adoperavano per far cessare i cori invitando i responsabili ad andare via dallo stadio. Per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore PIERLUIGI MULATTIERI, espulso per doppia ammonizione, al ricorrente sostiene che lo stesso si allontanava rapidamente dal terreno di giuoco, avendo nell’occasione un mero sfogo verbale per l’andamento della partita. Questa Commissione Disciplinare, valutata attentamente la disamina di quanto accaduto, ritiene che alcune considerazioni, esposte dalla ricorrente, possano essere condivisibili tenuto conto del fattivo impegno della dirigenza locale per far cessare i cori e che, per quanto attiene al calciatore MULATTIERI, in effetti si è trattato di una espressione irriguardosa rivolta all’arbitro. Da quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso in epigrafe, riducendo l’ammenda inflitta alla società SPORTING PONTECORVO da € 500,00 ad € 300,00 e di ridurre la squalifica a carico del calciatore MULATTIERI PIERLUIGI da tre a due gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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