COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CAIRCO DEL CALCIATORE DE CAROLIS VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 13/12/07 ( Gara: CASTEL S.ELIA – CIMINA RONCIGLIONE dell’8/12/07 – Camp. Prov. Juniores VT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA' CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CAIRCO DEL CALCIATORE DE CAROLIS VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 13/12/07 ( Gara: CASTEL S.ELIA – CIMINA RONCIGLIONE dell’8/12/07 - Camp. Prov. Juniores VT ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali: considerato che la società ricorrente lamenta l’eccessiva entità della squalifica inflitta al proprio capitano DE CAROLIS VALERIO; che, al riguardo, la reclamante asserisce che il predetto non ha potuto collaborare con il direttore di gara perché giacente a terra dolorante in seguito ad un colpo ricevuto al volto da parte di un avversario; che in effetti le argomentazioni della ricorrente appaiono parzialmente assumibili dal chè la sanzione inflitta può essere rivisitata tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore DE CAROLIS VALERIO da 3 a 2 gare La tassa di reclamo va restituita.
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