COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTALTESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2008 A CARICO DEL CALCIATORE MARCOALDI WALTER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 22-11-2007. (GARA GRADOLI – MONTALTESE DEL 18-11-2007. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTALTESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2008 A CARICO DEL CALCIATORE MARCOALDI WALTER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 22-11-2007. (GARA GRADOLI – MONTALTESE DEL 18-11-2007. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA). La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali Ascoltata, come da richiesta, la Società interessata Udito in sede di supplemento di referto l’arbitro, Osserva A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il gesto compiuto dal calciatore Marcoaldi nei confronti dell’Arbitro rappresentava soltanto un gesto di saluto, e non già un atto di natura violenta, come forse frainteso dall’Arbitro. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Convocato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che al momento dell’espulsione per doppia ammonizione il calciatore Marcoladi aveva protestato in maniera vicace, ma senza rivolgergli alcun insulto. Successivamente, mentre annotava l’espulsione sul taccuino, il giocatore che indossava guanti di lana, aveva appoggiato entrambe le mani sulle sue tempie, con una leggera pressione. Il direttore di gara ha precisato che detto gesto “non era di natura violenta, ma certamente invasivo” e che subito dopo il Marcoaldi si era allontanato spontaneamente accompagnato da altri giocatori. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro deve quindi escludersi ogni connotato di natura violenta al gesto compiuto dal giocatore, pur dovendosi censurare, in ogni caso, il suo comportamento scorretto ed invasivo nei confronti del direttore di gara. Ciò posto, si ritiene pertanto di rivisitare la sanzione inflitta, dovendo rapportare la stesse alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica a carico del calciatore MARCOALDI Walter (Montaltese) dal 31-12-2008 al 30-4-2008. La tassa va restituita
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