COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DEL CALCIATORE GIULIANELLI LUCA (TESS. COMUNALE D. FOGLIANESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.12.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 31 DEL 29.11.2007 (Gara: COMUNALE D. FOGLIANESE – VIRTUS LADISPOLI del 24.11.2007 – Campionato Provinciale Allievi di Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DEL CALCIATORE GIULIANELLI LUCA (TESS. COMUNALE D. FOGLIANESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.12.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 31 DEL 29.11.2007 (Gara: COMUNALE D. FOGLIANESE – VIRTUS LADISPOLI del 24.11.2007 – Campionato Provinciale Allievi di Viterbo) Il calciatore indicato in epigrafe ha inoltrato il proprio ricorso il giorno 7 dicembre 2007, contravvenendo alla norma inderogabile che stabilisce l’invio dei ricorsi di seconda istanza entro sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il GIULIANELLI, pertanto, avrebbe dovuto trasmettere il ricorso entro la data del 6 dicembre 2007. Conseguentemente il ricorso di cui trattasi, viene dichiarato inammissibile, in quanto trasmesso oltre i termini regolamentari. Detto ciò DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal calciatore GIULIANELLI LUCA.. La tassa reclamo va incamerata.
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