COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUIGI ROGER PERONACE E DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA SSD SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUIGI ROGER PERONACE E DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA SSD SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 CGS. Con atto del 13 novembre 2007 il Procuratore Federale ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio del Sig. Luigi Roger Peronace, all’epoca dei fatti Direttore Generale della FC Viribus Cisterna Montello, attualmente amministratore unico della F.C. Latina S.S.D. s.r.l., e la stessa società F.C. Latina S.S.D. s.r.l., all’epoca dei fatti FC Viribus Cisterna Montello per rispondere il primo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e probità di cui all’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 30 del regolamento della LND e la società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS (ovvero art. 2 comma 4 del precedente CGS). Nell’atto di deferimento viene precisato che, su denuncia del Presidente del Comitato Regionale Lazio, è stato accertato che effettivamente ad un torneo triangolare, regolarmente autorizzato, organizzato dall’allora FC Viribus Cisterna Montello, aveva partecipato in luogo dell’annunciata società Cisco Roma, una sedicente “rappresentativa disoccupati”. Invero la società Cisco Roma, seppur verbalmente, aveva dato una adesione alla manifestazione ma, all’ultimo momento, aveva dovuto rinunciare avendo equivocato sulla data effettiva di svolgimento della manifestazione. In quel frangente il Peronace, organizzatore della manifestazione, aveva reperito questa “rappresentativa” organizzata dall’allenatore Marini regolarmente iscritto nel settore tecnico, composta da calciatori in attesa di sistemazione e tesseramento, e, previo assenso del delegato arbitrale Sig. Bonolis, a cui si erano rivolti gli Arbitri designati, il triangolare aveva avuto luogo. Del cambio non era però stata data alcuna comunicazione al competente Comitato Regionale. La Commissione, ricevuto l’atto di deferimento fissava la riunione per la discussione per il 20-12-2007 fissando, con atto del 21 novembre il termine per l’invio, da parte dei deferiti di proprie controdeduzioni. Il Sig. Peronace faceva pervenire sue controdeduzioni in cui protestava l’assoluta buona fede e giustificava la mancata comunicazione scritta dell’avvenuto cambio di società e squadra partecipante con il periodo di chiusura degli uffici del Comitato, l’affidamento nell’autorizzazione orale ottenuta dal delegato arbitrale e la situazione di assoluta emergenza determinata dall’inaspettata rinuncia della società Cisco Roma. Nella riunione fissata per la discussione dell’atto di deferimento il rappresentante della Procura Federale, Avv. G. Ricciarid, insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l’inibizione di mesi due per il dirigente Sig. Peronace e l’ammenda di € 500,00 a carico della società. Il Sig. Peronace, presente alla riunione, sia in proprio che nella qualità di amministratore unico della società deferita chiedeva il proscioglimento. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti sia fuori discussione. L’organizzazione di un torneo triangolare, pur nel periodo estivo, comporta naturalmente la puntuale osservanza di tutte le disposizioni federali fissate a tutela degli atleti partecipanti, dei direttori di gara e delle stesse società, soprattutto per assicurare la copertura assicurativa di tutti i soggetti partecipanti alle gare e la puntuale identificazione degli stessi. Con la improvvisata sostituzione messa in atto, pur per il commendevole scopo di assicurare la disputa della manifestazione che si prefiggeva di ricordare la memoria di un tesserato scomparso, tali garanzie non sono state assicurate e buon per tutti che non si siano verificati incidenti di nessun genere. Ciò non di meno non può sottacersi, pro reo, che le circostanze furono effettivamente eccezionali e che un certo affidamento venne indotto dall’autorizzazione verbale concessa dal delegato arbitrale e quindi le sanzioni debbono essere ridimensionate in termini meno afflittivi di quelli richiesti dall’Organo requirente. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare al Sig. Luigi Roger Peronace tesserato dalla F.C. Latina SSD s.r.l. la sanzione dell’ammonizione con diffida ed alla società F.C. Latina SSD s.r.l. l’ammenda di € 300,00 Si comunichi agli interessati
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