COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ JENNE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI PROIETTI RAPONI VALERIO, FINO AL 31.01.2008, FRATTICCI DANIELE E CAPOBIANCHI MARCO , AL 31.03.2008 E TOSELLI DANIELE SINO AL 30.04.2008, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA , CON COM.UFF.N.51 DEL 22.11.2007, (GARA: JENNE CALCIO-CINETO ROMANO DEL 17.11.2007, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ JENNE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI PROIETTI RAPONI VALERIO, FINO AL 31.01.2008, FRATTICCI DANIELE E CAPOBIANCHI MARCO , AL 31.03.2008 E TOSELLI DANIELE SINO AL 30.04.2008, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA , CON COM.UFF.N.51 DEL 22.11.2007, (GARA: JENNE CALCIO-CINETO ROMANO DEL 17.11.2007, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA). La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Dal referto si rileva che al 28’ del secondo tempo, a seguito di una rete del Cineto Romano, alcuni giocatori della Società ricorrente, tra questi Fratticci Daniele e Capobianchi Marco dopo aver accerchiato l’arbitro lo spintonavano con forza , facendolo indietreggiare per alcuni metri , stessa cosa messa in essere pure da Proietti Rapone Valerio , che insieme alle spinte associava anche insulti verso la persona del direttore di gara. Quanto al calciatore Toselli Daniele, questi tentava di colpire l’arbitro con un pugno senza però riuscirvi grazie ad una pronta schivata dello stesso. La reclamante adducendo che il comportamento dei suoi tesserati era scaturito da una eccessiva tensione agonistica per decisioni contestate, chiedeva la riduzione delle squalifiche inflitte. Il reclamo è infondato; la Società in sostanza si è limitata ad offrire una versione dei fatti generica ed edulcorata, che tuttavia non è pertinente agli addebiti rivolti ai giocatori , né trova riscontro negli atti ufficiali di gara che peraltro costituiscono fonte privilegiata di prova circa la condotta degli stessi tesserati durante lo svolgimento delle competizioni come all’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. . Le squalifiche appiono eque e ben commisurate a quanto verificatosi in campo, tenuto conto che il Fratticci Daniele e Capobianchi Marco spingevano con forza l’arbitro con le mani sul petto, tanto da farlo indietreggiare. Infine maggiormente censurabile, per la rilevante manifestazione di violenza, può considerarsi l’azione del giocatore Toselli Daniele , sfociata in un tentativo di inequivocabile forma di offesa idonea a colpire fisicamente l’arbitro con un pugno al corpo, medesimo atto non giunto fortunatamente a termine con tutti i suoi deleteri effetti sulla persona del direttore di gara, grazie ad una sua pronta schivata. Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale DECIDE Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate La tassa reclamo va incamerata
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