COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ VELINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORRADETTI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007 (Gara: VELINIA – CASTELVERDE del 09.12.2007 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RICORSO DELLA SOCIETA’ VELINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORRADETTI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007
(Gara: VELINIA - CASTELVERDE del 09.12.2007 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
richiamato il Comunicato Ufficiale n° 77 del 20.12.2007 con il quale è stato rettificato in CORRADETTI Claudio, anziché Alessandro, il nominativo del calciatore squalificato per 4 gare nel Comunicato Ufficiale n° 73 del 13.12.2007.
Ritenuto altresì che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve considerarsi del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore, il quale, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva pesanti insulti all’arbitro, sia al momento dell’espulsione che al termine dell’incontro, sicchè non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione invocata dalla ricorrente.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di respingere il ricorso confermando la sanzione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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