COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Pro Novate Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Pro Novate/Atl.Ambrosiano del 10/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di MILANO datato 15/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Pro Novate Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Pro Novate/Atl.Ambrosiano del 10/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di MILANO datato 15/11/2007 La società PRO NOVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore OCCHIPINTI MATTEO fino al 28/02/2008, lamentando l’eccessività della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il comportamento del capitano successivo all’espulsione (ingiuriava l’arbitro) è assolutamente da stigmatizzare, alla luce delle ripetute minacce ed ingiurie rivolte al direttore di gara; pertanto, la squalifica inflitta risulta essere adeguata al comportamento tenuto dal calciatore OCCHIPINTI, quale risulta dal contenuto del referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. Reclamo Società ASD Virtus Rodengo Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Saiano/Virtus Rodengo del 02/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di BRESCIA datato 06/12/2007 La società VIRTUS RODENGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore MARCO BELOTTI fino al 31/12/2007, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal GS relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b del CGS , le sanzioni comminate ai dirigenti e le squalifiche a tecnici e massaggiatori fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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