COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASS. Pol. Serenza Carroccio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Serenza/Socco del 02/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di COMO datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASS. Pol. Serenza Carroccio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Serenza/Socco del 02/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di COMO datato 06/12/2007 La società SERENZA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 500,00, lamentando che gli insulti razzisti sono stati pronunciati da un solo spettatore al di fuori del recinto di gioco in una zona che non è oggetto di controllo da parte della reclamante. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge chiaramente che i sostenitori della reclamante hanno pronunciato e tenuto cori razzisti nei confronti della squadra avversaria. Considerato che alla società SERENZA CARROCCIO è stata comminata dal GS la sanzione minima prevista dall’art.11 comma 3 del CGS, questa sanzione non può che essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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