COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Acc. Segrate Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Rondò Dinamo/Acc.Segrate del 08/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Acc. Segrate Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Rondò Dinamo/Acc.Segrate del 08/12/2007 La società POL. ACC. SEGRATE ha proposto reclamo relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante, la soc. RONDO’ DINAMO avrebbe fatto partecipare il calciatore MISURELLI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE in quanto squalificato per una gara come da CU n.12 della delegazione di MONZA datato 06/12/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la soc. RONDO’ DINAMO non ha inviato le proprie contro deduzioni; rilevato che il calciatore MISURELLI LUCA aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto la squalifica doveva essere scontata nella gara della squadra della categoria per la quale era stata inflitta ai sensi dell’art.22 comma 3 del CGS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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