COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Mariano Calcio Camp. Giov. Reg. Fascia B Gir. B Gara Mariano Comense/Olginatese del 02/12/2007 C.U. n.23 del CRL datato 06/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Mariano Calcio Camp. Giov. Reg. Fascia B Gir. B
Gara Mariano Comense/Olginatese del 02/12/2007
C.U. n.23 del CRL datato 06/12/2007
La società MARIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FEDERICO CICERI per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, osserva: che il calciatore CICERI colpiva volontariamente un calciatore avversario con un pugno.
Pertanto, visto il comportamento violento tenuto dal calciatore sanzionato la sanzione comminatagli appare congrua e merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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