COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di 1) Stefano CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO; 2) Fabio MERITONI, calciatore già tesserato per la GS REAL BULCIAGO; 3) società GS REAL BULCIAGO.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di
1) Stefano CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO;
2) Fabio MERITONI, calciatore già tesserato per la GS REAL BULCIAGO;
3) società GS REAL BULCIAGO.
I primi due per rispondere delle violazioni di cui all’art.1, comma 1, con riferimento all’art.10, del CGS vigente
(ovvero art.1, comma 1, in relazione all’art.8 del CGS pre vigente) e la terza, ai sensi dell’art.4, commi
1 e 2, del CGS vigente (ovvero art.2, comma 4 del CGS pre vigente), a titolo di responsabilità diretta e
oggettiva, per le violazioni addebitabili ai propri tesserati.
Con provvedimento dell’8 novembre 2007 il Procuratore Federale,
- letti gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini in data 23 maggio 2007 aventi ad oggetto accertamenti in
ordine alle anomalie di trasferimento del calciatore FABIO MERITONI (anno 1988) dalla Società GS ORATORIO
EUPILIO alla società GS REAL BULCIAGO;
- CONSIDERATO, sulla base della documentazione in atti, che l’attività di indagine aveva consentito
di ricavare utili elementi di conferma riguardo alla situazione segnalata, che si sostanziano in significativi ed
univoci riscontri sia documentali che narrativi, essendo emerso, conclusivamente che:
a) il sig. STEFANO CALDIROLA, Presidente del GS REAL BULCIAGO, ha ammesso di aver alterato la
lista di trasferimento del calciatore MERITONI dalla GS ORATORIO EUPILIO, sia nella lettera, datata 2 aprile
2007, indirizzata al collaboratore dell’ufficio Indagini, sia durante l’audizione del 10 aprile 2007;
b) il sig. CALDIROLA ha ritenuto di poter giustificare il proprio comportamento dapprima, nella nota del
2 febbraio, per aver raccolto suggerimenti forniti da dirigenti del Comitato, omettendo però di indicarne l’identità,
poi, ritrattando tale versione, per aver erroneamente interpretato le normative FIGC circa il tesseramento.
Infine, in data 10 aprile 2007, per aver ritenuto che tutti i trasferimenti di giocatori effettuati nella
prima parte della stagione calcistica fossero a titolo definitivo;
c) il sig. MERITONI – cui peraltro era stata consegnata la lista di trasferimento dal sig. SPREAFICO per
recapitarla al Presidente della GS REAL BULCIAGO, dott. Stefano Caldirola, affinché provvedesse alla compilazione
di competenza della società cessionaria – era consapevole, sin dalla firma della lista di trasferimento,
cioè dal 10 novembre 2006, che la propria cessione era avvenuta a titolo temporaneo;
d) il predetto calciatore, secondo quanto riferito dal dott. CALDIROLA, ha assistito personalmente all’attività
di alterazione della lista di trasferimento;
e) la corresponsabilità del calciatore è desumibile anche dalla circostanza che il MERITONI non ha
potuto spiegare il motivo per cui il dott. CALDIROLA aveva eseguito lo “sbianchettamento” né tale circostanza
ha riferito alla società cedente GS ORATORIO EUPILIO;
f) la lista di trasferimento – se consegnata immediatamente dopo la firma – avrebbe consentito l’accertamento
dell’alterazione e l’invio al Comitato Provinciale di Lecco di una lista di trasferimento corretta;
deferiva avanti Questa Commissione i signori STEFANO CALDIROLA, Presidente della società GS REAL
BULCIAGO e FABIO MERITONI, calciatore già tesserato per la GS REAL BULCIAGO, nonché la società GS
REAL BULCIAGO per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale
in contraddittorio con i signori STEFANO CALDIROLA e FABIO MERITONI, preso altresì atto che la
Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per la violazione del disposto delle norme
indicate nel deferimento, chiedeva l’inibizione di un anno per il sig. Stefano CALDIROLA e la squalifica
per sei mesi per il calciatore Fabio MERITONI, nonché l’ammenda di Euro 2.000,00 per la società GS REAL
BULCIAGO e che il deferito Stefano CALDIROLA si rimetteva alle decisioni della Commissione Disciplinare,
facendo presente di essersi comportato in buona fede, ignorando le norme relative allo svincolo dei
calciatori e al passaggio temporaneo degli stessi da una squadra all’altra e il deferito FABIO MERITONI chie1864/
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deva l’assoluzione per non aver commesso il fatto in quanto non si era reso conto di quanto stava mettendo
in atto il CALDIROLA,
OSSERVA
Dalle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini dal sig. Stefano CALDIROLA, Presidente della GS REAL
BULCIAGO e confermate dallo stesso avanti Questa Commissione emerge che lo stesso ha sbianchettato,
alla presenza del calciatore MERITONI, la “X” apposta sulla casella temporaneo e barrato la casella definitivo,
giustificando il proprio comportamento sull’erronea convinzione che ciò fosse consentito dalla normativa
federale e reputando, in particolare, che tutti i trasferimenti di giocatori effettuati nella prima parte della
stagione calcistica fossero a titolo definitivo.
Dagli atti di indagine svolti dall’Ufficio Indagini emerge altresì che il sig. FABIO MERITONI era a conoscenza
della durata temporanea della cessione tanto da aver verificato, al momento della firma, l’apposizione
da parte dei dirigenti della GS ORATORIO EUPILIO sulla lista di trasferimento della “X” sulla casella
temporaneo, anche se il MERITONI ha affermato di “non saper spiegare il motivo per il quale sulla lista (...)
è stata sbianchettata la casella Temporaneo ed è stata posta una “X” sulla casella definitivo”.
Peraltro il MERITONI ha confermato che all’epoca dei fatti non aveva nessuna volontà di ritornare a giocare
per la GS ORATORIO EUPILIO.
I comportamenti tenuti dal sig. STEFANO CALDIROLA, Presidente dalla GS REAL BULCIAGO, costituiscono
palese violazione dell’art.1, comma 1, con riferimento all’art.10, del CGS vigente così come quelli tenuti
dal calciatore FABIO MERITONI il quale, quanto meno, avrebbe dovuto segnalare agli organi competenti
tale alterazione, ciò al fine di consentire il perfezionamento del suo trasferimento in maniera corretta e
precisamente a titolo temporaneo e non definitivo.
Dal comportamento del CALDIROLA e del MERITONI, consegue la responsabilità diretta e oggettiva
della GS REAL BULCIAGO.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
la responsabilità dei signori STEFANO CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO e
FABIO MERITONI, calciatore già tesserato per GS REAL BULCIAGO, per violazione dell’art.1, comma 1, con
riferimento all’art.10, del CGS vigente (ovvero art.1, comma 1, in relazione all’art.8 del CGS pre vigente), nonché
la responsabilità diretta e oggettiva della società GS REAL BULCIAGO nelle violazioni ascritte al proprio
presidente e calciatore, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2, del CGS vigente (ovvero art.2, comma 4, del
CGS vigente);
COMMINA
al sig. STEFANO CALDIROLA l’inibizione di mesi otto;
al sig. FABIO MERITONI la squalifica di mesi tre;
alla società GS REAL BULCIAGO l’ammenda di Euro 500,00.
Dispone infine che il presente venga comunicato ai diretti interessati e venga altresì pubblicato sul Comunicato
Ufficiale.
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