COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US TAVERNOLA Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Tavernola/Olgiatese del 18/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di COMO datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US TAVERNOLA Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Tavernola/Olgiatese del 18/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di COMO datato 22/11/2007 La società TAVERNOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MATTEO RINALDINI fino al 17/11/2008 lamentando che il predetto calciatore, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, non ha cercato di colpire l’arbitro, limitandosi a protestare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il RINALDINI, dopo essere stato espulso, ha cercato di colpire l’arbitro con uno schiaffo, non riuscendovi solo grazie all’indietreggiamento dello stesso. Rileva, inoltre, che la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante non può certamente essere considerata idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, trattandosi di mera allegazione di parte. Ciò posto, Questa Commissione ritiene comunque di poter valutare con minor rigore il comportamento del RINALDINI rispetto alla decisione del GS che appare oltremodo legittima. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore MATTEO RINALDINI a tutto il 18/05/2008 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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