COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CASTELLETTO MINCIO Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara CASTELMINCIO/CASTEL D’ARIO del 09/12/2007 C.U. n.24 della delegazione di MANTOVA datato 13/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC CASTELLETTO MINCIO Camp. 2^ Cat. Gir. O
Gara CASTELMINCIO/CASTEL D’ARIO del 09/12/2007
C.U. n.24 della delegazione di MANTOVA datato 13/12/2007
La società CASTELMINCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
MARCO TERRACCIANO fino al 24/02/2008, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessi1866/
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va in quanto il predetto calciatore non avrebbe appoggiato le mani sulle spalle del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: nel referto arbitrale, il cui contenuto forma piena prova del comportamento dei tesserati e non
può certamente ritenersi confutato da mere allegazioni di parte, è chiaramente riportato che il TERRACCIANO
al termine della gara in oggetto, ha insultato ripetutamente l’arbitro arrivando a porgli le mani sul petto
e sulle spalle mentre protestava.
Ciò posto, la CDT ritiene che la sanzione comminata dal GS sia congrua e proporzionata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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