COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC TORREVILLESE Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara TORREVILLESE/BASCAPE’ del 02/12/2007 C.U. n.20 della delegazione di PAVIA datato 06/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC TORREVILLESE Camp. 2^ Cat. Gir. U
Gara TORREVILLESE/BASCAPE’ del 02/12/2007
C.U. n.20 della delegazione di PAVIA datato 06/12/2007
La società TORREVILLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
STEFANO CECCATO per 8 GARE, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessiva in rapporto
ai fatti posti a fondamento della stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari,
rileva: innanzitutto che è pacifico e documentato che il CECCATO abbia rivolto frasi ingiuriose nei
confronti del direttore di gara, arrivando a spintonarlo seppur in modo lieve.
Ciò premesso, si ritiene che il comportamento sopra descritto giustifichi pienamente la sanzione comminata
dal GS, la quale appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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