COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ALBAVILLA Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Rovellasca/Albavilla del 17/11/2007 C.U. n.20 della delegazione di COMO datato 29/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC ALBAVILLA Camp. Jun. Prov. Gir. A
Gara Rovellasca/Albavilla del 17/11/2007
C.U. n.20 della delegazione di COMO datato 29/11/2007
La società ALBAVILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
FEDERICO PAREDI fino al 31/03/2008, lamentando che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in
quanto lo stesso si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro ponendo una mano sul braccio dello
stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: che nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il PAREDI ha rivolto frasi ingiuriose nei
confronti del direttore di gara, giungendo ad appoggiare una mano sul petto dell’arbitro per poi spingerlo,
seppure in modo lieve.
Alla luce dei fatti sopra descritti, Questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia cognrua
e proporzionata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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