COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ALBAVILLA Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Rovellasca/Albavilla del 17/11/2007 C.U. n.20 della delegazione di COMO datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ALBAVILLA Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Rovellasca/Albavilla del 17/11/2007 C.U. n.20 della delegazione di COMO datato 29/11/2007 La società ALBAVILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FEDERICO PAREDI fino al 31/03/2008, lamentando che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in quanto lo stesso si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro ponendo una mano sul braccio dello stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il PAREDI ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, giungendo ad appoggiare una mano sul petto dell’arbitro per poi spingerlo, seppure in modo lieve. Alla luce dei fatti sopra descritti, Questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia cognrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it