COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ALBIATESE Camp. 1^ Cat. Gir. F Gara Albiatese/Muggiò del 09/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ALBIATESE Camp. 1^ Cat. Gir. F Gara Albiatese/Muggiò del 09/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007 La società ALBIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LEO PIERLUIGI per 4 GARE, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva considerato che gli insulti non erano diretti all’arbitro ma ad un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto dal rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore sanzionato, dopo aver pronunciato frasi blasfeme ha insultato il direttore di gara, la sua famiglia e la classe arbitrale. La gravità del comportamento sopra descritto giustifica la squalifica inflitta dal GS e pertanto, merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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