COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. CASSINA NUOVA Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Baranzatese/Cassina Nuova del 25/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società POL. CASSINA NUOVA Camp. 1^ Cat. Gir. H
Gara Baranzatese/Cassina Nuova del 25/11/2007
C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007
La società CASSINA NUOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il
calciatore CAPRA ANDREA fino al 26/04/2008, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
1869/26
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva: il direttore di gara sentito per chiarire le modalità del gesto posto
in essere dal calciatore sanzionato, ha precisato che il gesto è stato compiuto in un contesto di protesta:
ha definito il comportamento del calciatore sostanzialmente come “irriguardoso” nei suoi confronti ma
non espressione di intenzione violenta. Pertanto, la sanzione inflitta può trovare una attenuazione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore CAPRA ANDREA a tutto il 28/02/2008 si dispone l’accredito della relativa tassa
a favore della reclamante, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. CASSINA NUOVA Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Baranzatese/Cassina Nuova del 25/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007"