COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US VILLA CORTESE Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara Terrazzano/Villa Cortese del 02/12/2007 C.U. n.22 della delegazione di LEGNANO datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US VILLA CORTESE Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara Terrazzano/Villa Cortese del 02/12/2007 C.U. n.22 della delegazione di LEGNANO datato 06/12/2007 La società VILLA CORTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUSI ALESSANDRO fino al 31/03/2008, lamentando, ammettendo il fatto addebitato al calciatore, l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento contestato al calciatore LUSI, seppure certamente censurabile, non appare contraddistinto da violenza, ma posto in essere in segno di protesta, peraltro non accompagnato da nessuna espressione verbale. Pertanto, la squalifica può essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore LUSI ALESSANDRO a tutto il 28/02/2008 si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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