COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US CASTELCOVATI Camp. Jun. Reg. Gir. A Gara Marmirolo/Castelcovati del 01/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US CASTELCOVATI Camp. Jun. Reg. Gir. A Gara Marmirolo/Castelcovati del 01/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007 La società CASTELCOVATI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che al 44’ del 2° T non è avvenuta la sostituzione del calciatore n.7 RUSSO MATTEO nato il 02/05/1990 con il calciatore n.18 FORNONI MARCO nato il 09/09/1990, pertanto, la reclamante afferma di aver compiuto nell’arco della gara 5 sostituzioni e non 6 sostituzioni come scritto dal GS nel provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, sentito il direttore di gara a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale e cioè che la società CASTELCOVATI al 44’ del 2° T ha effettivamente sostituito il calciatore n.7 RUSSO con il calciatore n.18 FORNONI. Pertanto, come risulta altresì dal referto arbitrale la reclamante ha effettuato 6 sostituzioni. Di ciò ne consegue che la decisione del GS deve ritenersi corretta e che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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