COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US FOLGORE Camp. Jun. Reg. Cat. Gir. G Gara Assago/Folgore del 08/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US FOLGORE Camp. Jun. Reg. Cat. Gir. G Gara Assago/Folgore del 08/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007 La società US FOLGORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha commiato la per1870/ 26 dita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, art.38 del CGS e, che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la US FOGOLRE abbia inviato copia del reclamo alla controparte ASSAGO nonostante la specifica richiesta della prova dell’invio di Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it