COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese Calcio – Arcevia, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 25 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese Calcio – Arcevia, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 25 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 80,00 alla S.S.D. Sampaolese Calcio per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro per tutta la durata del secondo tempo della gara in esame e per aver permesso, al termine della stessa, ad alcuni di essi di entrare sul terreno di gioco. Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007 al sig. Cotichella Urbano, nell’occasione dirigente addetto all’Ufficiale di gara. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la S.S.D. Sampaolese Calcio, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e dei propri dirigenti e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di essere stato insultato e minacciato nel corso del primo e, in una occasione, del secondo tempo della gara in esame, da parte di alcuni sostenitori della squadra ospitante. Sei o sette di essi, al termine dell’incontro, fecero altresì ingresso in campo, ma furono subito allontanati da un dirigente locale. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007 comminata al dirigente Cotichella Urbano, in quanto inferiore al mese e quindi non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che, a norma del 3° comma dell’art. 4 del citato Codice, le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi; • ritenuto di poter aderire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria impugnata, tenuto conto del comportamento collaborativo del dirigente locale e della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Sampaolese Calcio, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Cotichella Urbano; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione pecuniaria inflitta alla medesima Società, per l’effetto riducendola ad € 30,00 (trenta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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