COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C.D. GIOVANE COLLEMAR avverso sanzioni merito gara Camerano – Giovane Collemar, del 2.12.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” – Com. Uff. n. 25 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.C.D. GIOVANE COLLEMAR avverso sanzioni merito gara Camerano – Giovane Collemar, del 2.12.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” - Com. Uff. n. 25 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Virgilio Francesco, tesserato per la S.C.D. Giovane Collemar, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, dopo la sua espulsione, nei confronti dell’Arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.C.D. giovane Collemar, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, in effetti si rivolse, con qualche parola di troppo, al pubblico che lo aveva ripetutamente offeso per tutto l’incontro. Dell’accaduto il calciatore si è sinceramente pentito.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Virgilio, riferendo che questi, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, insultò volgarmente dapprima il pubblico e poi lui stesso.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del calciatore Virgilio in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;
• visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C.D. Giovane Collemar ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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