COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. HELVIA RECINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Helvia Recina – Colmuranese, del 24.11.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 56 del 28.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. HELVIA RECINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Helvia Recina – Colmuranese, del 24.11.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 56 del 28.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla S. P. Helvia Recina Calcio la sanzione dell’ammenda di € 160,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro, durante ed al termine dell’incontro in esame. Lo stesso Giudicante sanzionava il sig. Palloni Eugenio, dirigente della reclamante, con l’inibizione fino al 16 gennaio 2008, per l’atteggiamento offensivo e minaccioso dallo stesso tenuto nei confronti del Direttore di gara, da fuori del campo, durante ed al termine dell’incontro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.P. Helvia Recina Calcio, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e deducendo la totale estraneità del Palloni in ordine alla condotta contestatagli. All’odierna riunione, fissata a seguito di mancata presenza dell’Arbitro e della Reclamante a quella precedente del 10 dicembre u.s., nonostante rituali convocazioni, nessuno si presentava per la S.P. Helvia Recina Calcio. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Reclamante, manifestando forti dubbi sull’identificazione del Palloni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • visto l’art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, di dover annullare la sanzione comminata al Palloni, non identificato dall’Arbitro con assoluta certezza; • ritenuta provata la responsabilità della Società per i fatti ascritti ai propri sostenitori, la cui gravità non solo non consente l’invocata riduzione della sanzione pecuniaria impugnata, ma ne impone un inasprimento in considerazione della mancata identificazione del responsabile dell’ulteriore comportamento ascritto al dirigente Palloni. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla S. P. Helvia Recina Calcio, così decide: • lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Palloni Eugenio, per l’effetto annullandola; • commina alla medesima Società la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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