COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D.C. OLIMPIA MONTE SAN PIETRANGELI 2002 avverso sanzioni merito gara Olimpia Monte San Pietrangeli – Atletico ‘99, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 26 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D.C. OLIMPIA MONTE SAN PIETRANGELI 2002 avverso sanzioni merito gara Olimpia Monte San Pietrangeli – Atletico ‘99, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 26 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Ilari Massimo e Sassetti Emanuele, tesserati entrambi per la Reclamante, rispettivamente la sanzione della squalifica per tre e quattro gare effettive per il comportamento agli stessi ascritto in occasione della gara in esame. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.D.C. Olimpia Monte San Pietrangeli 2002, negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e chiedendo per gli stessi l’applicazione di pene meno gravose. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Sassetti per avere questi colpito, lontano dall’azione di gioco, un avversario con un calcio alla caviglia, da tergo e con violenza. Di avere altresì espulso l’Ilari e l’avversario con il quale si stava insultando e tirando per la maglia. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame possa essere accolto solo in parte. Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico. Con riferimento ai casi che ci occupano, nella condotta ascritta al Sassetti appaiono sussistenti detti requisiti, mentre difettano in quella addebitata al calciatore Ilari. La Commissione, pertanto, reputa che la condotta del Sassetti vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, mentre appare commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa dal calciatore Ilari la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.D.C. Olimpia Monte San Pietrangeli 2002, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Ilari Massimo ed a tre giornate di gara quella inflitta al calciatore Sassetti Emanuele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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