COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TELUSIANO CALCIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Montelupone – Telusiano, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TELUSIANO CALCIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Montelupone – Telusiano, dell’8.12.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Salvucci Floriano, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 gennaio 2008, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro durante ed al termine della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Telusiano Calcio A.S.D., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta sproporzionata in rapporto ai fatti realmente accaduti. Infatti, a dire della Reclamante, erroneamente l’Arbitro attribuì al Salvucci le proteste irriguardose rivoltegli dal pubblico assiepato dietro la panchina dello stesso tecnico. Solo a fine gara l’Allenatore espresse forte dissenso nei confronti dell’operato dell’Arbitro, mai tuttavia con l’intenzione di denigrarlo o intimorirlo. Ad ulteriore sostegno della propria richiesta, la Reclamante deduceva i buoni trascorsi del proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti, con assoluta certezza, al Salvucci, durante ed al termine dell’incontro in esame. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal Salvucci nei confronti del Direttore di gara e protrattasi per un considerevole lasso di tempo, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 35, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico). P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Telusino Calcio A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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