COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso decisioni merito gara Vigor Pollenza – Castelfrettese, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso decisioni merito gara Vigor Pollenza – Castelfrettese, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n.63, disponeva la ripetizione (rectius recupero) della gara sospesa dall’Arbitro durante l’intervallo, per sopravvenuta impraticabilità del campo.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. U.S. Castelfrettese, deducendo la responsabilità della Società ospitante per non avere provveduto alla ridisegnatura delle linee del campo di gioco non più visibili e chiedendo, pertanto, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai danni dell’A.S.D. Vigor Pollenza.
Alla richiesta audizione la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame, nell’intervallo, in quanto, a causa della copiosa pioggia caduta ininterrottamente dall’inizio dell’incontro, non erano più visibili le linee del campo di gioco, nonostante la ridisegnatura delle stesse eseguita dalla Società ospitante su sua specifica richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
Emerge dalle dichiarazioni dell’Ufficiale di gara che l’impraticabilità del terreno di gioco derivò dalla obiettiva impossibilità di ridisegnare - sull’acqua - le linee del campo di gioco, cancellate dalla copiosa pioggia caduta incessantemente fin dall’inizio dell’incontro e quindi da cause non imputabili alla Società ospitante.
Visto l’art. 60 N.O.I.F..
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Castelfrettese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso decisioni merito gara Vigor Pollenza – Castelfrettese, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007."