COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Audax Piobbico – Junior Centro Città, del 9.7.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Audax Piobbico – Junior Centro Città, del 9.7.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Arduini Mirko, tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro nel corso della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Junior Centro Città, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’Ufficiale di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Arduini. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Arduini, il quale gli rivolse frasi offensive e minacciose, appoggiandogli anche le dita, a mani giunte, sul mento. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del Direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Arduini; • ritenuto che il gesto dell’appoggiare le dita sul mento dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; • ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Junior Centro Città ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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