COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. POLA Piero Carlo, presidente della U.S.D. LE GRANGE, per illecito sportivo, nonché della Società U.S.D. LE GRANGE (già U.S.D. LIVORNO FERRARIS) a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. POLA Piero Carlo, presidente della U.S.D. LE GRANGE, per illecito sportivo, nonché della Società U.S.D. LE GRANGE (già U.S.D. LIVORNO FERRARIS) a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare il sig. Pola Piero Carlo per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, in relazione all’art. 39 comma 2 delle NOIF, avendo attestato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte dai genitori del giocatore Musarra Simone, minore di età, sul modulo per la richiesta di tesseramento del medesimo per la stagione calcistica 2005/2006, benché le stesse non fossero state effettuate alla sua presenza, firme successivamente diconosciute dal sig. Salvatore Musarra, genitore esercente la patria potestà sul figlio minore. Ha inoltre deferito la Società U.S.D. LE GRANGE per rispondere ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente. All’udienza del 14.12.2007 avanti la Commissione Disciplinare, composta dal Vice Presidente Avv. Alfredo Repetti e dai componenti Avv. Ezio Scaramozzino e Avv. Luca Giabardo, il sig. Pola Piero Carlo, benché ritualmente citato, non compariva, inviando una comunicazione attestante l’impossibilità a presentarsi per problemi di lavoro, chiedendo comunque che si procedesse in sua assenza ed evidenziando che il giocatore Musarra Simone risultava regolarmente tesserato per la U.S.D. LE GRANGE per la stagione sportiva in corso. La Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. Maurizio Goria, concludeva richiedendo per il sig. Pola mesi otto di inibizione e per la società LE GRANGE Euro 2.000,00 di ammenda. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. Salvatore Musarra, genitore del sig. Simone Musarra, inviava un esposto al settore scolastico della FIGC, al Comitato Provinciale di Vercelli ed alla società Livorno Ferraris con il quale richiedeva a tale Società la restituzione del cartellino di tesseramento del figlio minore, affermando che la sua firma e quella della propria moglie non erano autentiche ed erano state in realtà apposte una dal proprio figlio e l’altra dal presidente della Livorno Ferraris ( ora Le Grange). Il Comitato Regionale Piemonte e V.A. trasmetteva quindi la pratica all’attenzione della Procura Federale, la quale sulla base degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini riteneva realizzata la violazione dell’art. 1 CGS. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte al deferito. E’ agli atti il cartellino di tesseramento del giocatore Musarra Simone, sul quale il presidente della società Livorno Ferraris ha certificato l’autenticità delle firme asseritamente apposte dai genitori del medesimo, poi disconosciute dal sig. Musarra Salvatore e risultate in effetti non autentiche, in violazione dell’art. 39 comma 2 delle NOIF. Pur non risultando provata l’apposizione della firma falsa del genitore del giocatore minore di età sig. Musarra Simone da parte del presidente della società, sig. Pola Piero Carlo, la certificazione di autenticità da parte di quest’ultimo di firme non apposte in sua presenza, integra in ogni caso una condotta superficiale e contraria al dovere della probità e correttezza sportiva, tanto più che il sig. Pola ha pacificamente ammesso nel corso delle indagini di firmare abitualmente “in serie” i cartellini di tesseramento, senza premurarsi quindi di accertare l’autenticità delle firme apposte dagli esercenti la patria potestà dei giocatori minori di età. Non v’è dubbio che tale comportamento debba essere sanzionato e che la circostanza che il giocatore Musarra Simone risulti attualmente tesserato per la società Le Grange non rivesta importanza alcuna ai fini che qui interessano. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Inibisce per mesi cinque il sig. Pola Piero Carlo, Presidente della U.S.D. LE GRANGE; - Commina alla società U.S.D. LE GRANGE, a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al suo Presidente, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
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