COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo della Società POLISPORTIVA SAINT CHRISTOPHE in relazione alla gara SAINT CHRISTOPHE – PRO SETTIMO E EUREKA del 25.11.2007, di cui al punto 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 22 del 29.11.2007 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, Campionato Allievi Regionali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo della Società POLISPORTIVA SAINT CHRISTOPHE in relazione alla gara SAINT CHRISTOPHE – PRO SETTIMO E EUREKA del 25.11.2007, di cui al punto 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 22 del 29.11.2007 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, Campionato Allievi Regionali La Società SAINT CHRISTOPHE ha presentato reclamo avverso l’omologazione dell’incontro terminato con il risultato SAINT CHRISTOPHE – PRO SETTIMO E EUREKA 0-1. Chiede le sia assegnata vinta la gara per il seguente motivo: la Società PRO SETTIMO E EUREKA per tutta la durata dell’incontro faceva sedere in panchina una persona che non era indicata in distinta e non identificata. Tale soggetto ha influito sulla regolarità dell’incontro per avere espletato la funzione tecnico-dirigenziale impartendo ordini ai giocatori in campo. La reclamante afferma di avere nell’intervallo dell’incontro informato l’arbitro di questa irregolarità senza che lo stesso adottasse provvedimenti. L’arbitro nel suo rapporto chiaro e preciso dichiara che a gara ultimata i dirigenti della Società SAINT CHRISTOPHE gli hanno domandato di controllare la presenza di persone estranee sulla panchina della Società avversaria, controllo che non ha avuto seguito in quanto tutti si erano già allontanati. Ancora nel rapporto l’arbitro sostiene che solo a fine gara entrambe le Società gli hanno presentato un esposto dove si recrimina vicendevolmente che persone estranee e non identificate erano sul terreno di gioco. Le argomentazioni prospettate dalla reclamante nei motivi di appello non sono sorrette da alcun dato obiettivo di riscontro, l’accertamento dei fatti emerge in modo coerente dal rapporto di gara, fonte privilegiata di prova, e non lascia adito a dubbi o riserve di sorta sulla regolarità dell’incontro. Pertanto la Commissione Disciplinare delibera: - di respingere il proposto ricorso; - di confermare il risultato dell’incontro conseguito sul campo SAINT CHRISTOPHE – PROSETTIMO EUREKA 0 - 1 - di disporre l’addebito alla ricorrente della tassa reclamo di € 62 che non risulta versata.
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