COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo Società ARDOR SAN FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 5.4 sul comunicato ufficiale n. 24 del 29.11.2007 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara ARDOR SAN FRANCESCO – BALANGERO del 25.11.2007, Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo Società ARDOR SAN FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 5.4 sul comunicato ufficiale n. 24 del 29.11.2007 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara ARDOR SAN FRANCESCO – BALANGERO del 25.11.2007, Campionato Allievi Provinciali La Società ARDOR S. FRANCESCO ha proposto tramite fax in data 04.12.07 reclamo avverso l’ammenda di € 26 inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto. Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera d) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi contempla “provvedimenti pecuniari non superiori a €50 per le società partecipanti ai campionati del Settore per l’attività giovanile e scolastica”. Pertanto la Commissione Disciplinare delibera : - di dichiarare inammissibile il proposto ricorso; - di disporre l’addebito alla Società ARDOR S. FRANCESCO della relativa tassa reclamo di € 62 che non risulta versata.
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