COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 3 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA: SANTERAMO – AURORA CALCIO BARI del 25 Novembre 2007. (Reclamo della società A.S.D. AURORA CALCIO BARI avverso provvedimenti disciplinari a carico dirigenti Domenico CIPOLLA E Natale ANACLERIO pubblicati su C.U. n° 28 del 29 Novembre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 3 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA: SANTERAMO - AURORA CALCIO BARI del 25 Novembre 2007.
(Reclamo della società A.S.D. AURORA CALCIO BARI avverso provvedimenti disciplinari a carico
dirigenti Domenico CIPOLLA E Natale ANACLERIO pubblicati su C.U. n° 28 del 29 Novembre 2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che: i fatti esposti dalla reclamante società quali espressione della non rilevanza disciplinare delle
contestate condotte, non hanno trovato conferma alcuna nel supplemento di rapporto arbitrale, avendo
l’Arbitro confermato la gravità dei comportamenti ascritti;
le sanzioni erogate dal Giudice di prime cure sono indubbiamente eque per cui non meritano mitigazione
alcuna
DELIBERA
1. rigettare il proposto reclamo perché infondato;
2. addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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