COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 3 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA: MASSAFRA – VIRTUS CALCIO BARI dell’ 11 Novembre 2007. (Reclamo della società A.C.D. MASSAFRA del 21/11/2007 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n° 26 del 15 Novembre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 3 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA: MASSAFRA - VIRTUS CALCIO BARI dell’ 11 Novembre 2007.
(Reclamo della società A.C.D. MASSAFRA del 21/11/2007 avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata su C.U. n° 26 del 15 Novembre 2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Avv. De Giorgio per la reclamante;
sentito il Direttore di Gara per un supplemento di rapporto;
premesso e considerato che: il comportamento oltremodo violento tenuto dal Sig. Pisani Rocco nei
confronti del Direttore di Gara, documentato dai referti medici in atti, e aggravato dalla rivestita qualità di
Forza Pubblica Sostitutiva;
che fax ricevuto dall’ A.C.D. MASSAFRA il 17/12/2007, recante delibera di esclusione dal sodalizio del
riferito dirigente, è privo di data certa, sicchè non è dato desumere con certezza se sia stata adottata
prima del gravame o meno, tanto da non potersi valutare come circostanza attenuante anche ai fini delle
sanzioni accessorie rilevanti ai fini della “Classifica Disciplina”;
è pertanto congrua l’inibizione inflitta al Sig. Pisano Rocco dal primo Giudice.
Il reclamo non contiene alcuna motivazione che supporti la chiesta riforma delle decisioni avversate nella
parte d’interesse del calciatore Carrieri Cosimo Damiano, tanto da risultare in parte qua, inammissibile;
tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
1. rigettarsi il reclamo proposto dall’A.C.D. MASSAFRA e, per l’effetto:
a) confermarsi integralmente la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n° 26 del 15
Novembre 2007;
b) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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