COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 20 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASD SELARGIUS 91-CAGLIARI 95 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 13.12.2007. Gara Selargius 91 / Anspi Frassinetti del 09.12.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 20 dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD SELARGIUS 91-CAGLIARI 95 ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 13.12.2007.
Gara Selargius 91 / Anspi Frassinetti del 09.12.2007.
La A.S.D. Pol. Selargius 91-Cagliari 95 ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta al giocatore Mura Giuseppe perché, al termine dell’incontro, ingiuriava l’osservatore arbitrale, tentando di aggredirlo senza riuscirvi per l’intervento dei compagni di squadra.
La reclamante ha domandato la revoca della sanzione, assumendo che il giocatore intervenne, a fine gara, lontano dall’impianto sportivo, in difesa verbale della madre e della propria fidanzata, che erano venute a diverbio con l’osservatore arbitrale a seguito di un urto avvenuto fra i veicoli delle parti. Ha osservato, altresì, che al momento del proprio intervento, il Mura non conosceva l’indentità e la qualifica dell’osservatore arbitrale, senza che perciò tali fatti potessero avere attinenza con la gara poc’anzi disputata.
La Commissione, assunte informazioni telefoniche sui fatti oggetto del reclamo, ed accertato che gli episodi che determinarono la reazione da parte del Mura si verificarono, al pari di questa, fuori dal recinto di gioco, al termine della gara, e per motivi del tutto estranei all’andamento di essa e comunque riferibili all’attività sportiva, ritiene di poter accogliere le tesi della reclamante.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di revocare la sanzione della squalifica inflitta al giocatore Mura Giuseppe.
Dispone il non addebito della tassa.
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