COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: Polisp. Lascari (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara nonchè squalifiche e inibizioni calciatori e dirigenti diversi e ammenda € 200,00 GARA: ALIMENA/LASCARI del 25.11.2007 CAMPIONATO : 3° Ctg. C.U.: n° 15 del 28.11.2007 Comitato Prov. di Palermo PROC. n° 26/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
APPELLI:
Polisp. Lascari (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara nonchè squalifiche e inibizioni calciatori e dirigenti diversi e ammenda € 200,00 GARA: ALIMENA/LASCARI del 25.11.2007 CAMPIONATO : 3° Ctg. C.U.: n° 15 del 28.11.2007 Comitato Prov. di Palermo
PROC. n° 26/B
L’arbitro della gara indicata in epigrafe, dopo essere stato accerchiato, spintonato violentemente con le mani sul petto e attinto con uno sputo sul braccio da cinque calciatori e da tre dirigenti della società Lascari in seguito alla decisione tecnica di concedere un calcio di rigore alla società ospitante Alimena, considerati espulsi i suddetti e comunicata tale decisione ai dirigenti ed ai capitani di ambedue le squadre, decideva in un primo tempo di sospendere la gara poiché la società Lascari si sarebbe trovata con un numero di calciatori inferiore per la prosecuzione della stessa così come previsto dall’art. 73 punto 2 delle N.O.I.F., e successivamente , dopo 10’ di interruzione, su pressione dei dirigenti locali e di 2 Carabinieri intervenuti (non specificando se da lui stesso chiamati) , decideva la ripresa del gioco “pro-forma” per tranquillizzare gli animi di tesserati e sostenitori e per far salva la propria incolumità, a fine gara, quando avrebbe dovuto lasciare l’impianto sportivo.
Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Palermo, condivisa la opportunità della decisione dell’arbitro in ordine alla prosecuzione “pro-forma” della gara, sancita la responsabilità della società Lascari in ordine a quanto ascrivibile ai propri tesserati, statuiva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno della società Lascari, nonché ulteriori provvedimenti disciplinari a carico dei cinque calciatori e dei tre dirigenti individuati in occasione delle violente proteste.
Avverso tali provvedimenti ha presentato rituale appello la società Polisp. Lascari.
L’appellante, dopo una pletorica descrizione della condotta arbitrale nel corso della gara, a volte pittoresca, ma sempre di parte e tendente ad esaltare la incompetenza del direttore di gara allo scopo di ottenere vantaggio nel giudizio, chiede la omologazione del risultato conseguito in campo ( 1-1), nonché l’annullamento dei provvedimenti disciplinari adottati in primo grado in danno dei propri tesserati e dell’ammenda di € 200; allega all’appello, inoltre, copie di commenti sportivi tratti da alcuni siti internet di Alimena, Petralia Sottana e Bonpietro.
La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
- il direttore di gara ha chiaramente ed esplicitamente riferito i motivi che lo indussero, prima a non proseguire la direzione della gara, e dopo, a far riprendere il gioco “pro-forma”;
- per quanto attiene all’assunto che la realtà dei fatti sarebbe diversa rispetto alle risultanze ufficiali, va ancora una volta ricordato che i soli fatti conoscibili e che fanno piena prova, in sede disciplinare, sono quelli risultanti, appunto, dai documenti ufficiali (art. 35 punto 1.1 del Nuovo C.G.S.); di modo che non può avere ingresso, in questa sede, il tentativo di sostituire, a quella ufficiale, una interessata versione di parte, quando quest’ultima, come nel caso di specie, non ha un benché minimo riscontro obiettivo nei documenti che, a norma di regolamento, possono essere esaminati in sede disciplinare. Nè tantomeno possono trovare ingresso atti non ufficiali quali i commenti tratti da siti internet;
- questo Organo Giudicante ritiene che le argomentazioni sostenute a difesa dalla ricorrente non sono esimenti delle responsabilità debitamente statuite e punite dal Giudice di 1° esame;
P.Q.M.
DELIBERA
- di respingere l’appello come sopra proposto dalla soc. Polisp. Lascari con l’addebito della tassa di €130,00.
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