COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL CHIARAMONTE (RG)-Appello avverso squalifica sino al 30/06/2008 calciatore Cristaldi Carmelo – N. Kamarinese/A.S.D. Real Chiaramonte del 25/11/2007 – Seconda Categoria – C.U.28 del 28/11/2007 Proc. n°79/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL CHIARAMONTE (RG)-Appello avverso squalifica sino al 30/06/2008 calciatore Cristaldi Carmelo – N. Kamarinese/A.S.D. Real Chiaramonte del 25/11/2007 – Seconda Categoria – C.U.28 del 28/11/2007 Proc. n°79/A La società A.S.D. Real Chiaramonte ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica sino al 30/06/2008 a carico del calciatore Cristaldi Carmelo, sostenendo che gli addebiti a suo carico, pure permanendo la condotta scorretta nei confronti dell’arbitro, non sono meritevoli di una squalifica pesante quale quella comminata dal Giudice di primo grado. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva: - il comportamento del calciatore Cristaldi Carmelo nei confronti dell’arbitro è stato realmente offensivo, minaccioso e violento: chè atto violento deve essere considerato il gesto dell’assestare un pizzicotto sulla guancia del Direttore di gara procurandogli dolore e arrossamento. - il censurabile episodio non è meritevole di alcuna riduzione della sanzione correttamente rubricata e determinata dal Giudice di primo grado e pertanto P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Chiaramonte e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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