COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. PIERO MANCUSO (ME) Avverso squalifica calciatore PASSALACQUA Giuseppe fino al 30 Aprile 2008 Gara: Piero Mancuso – Mediterranea Gara Prima Categoria – C.U. n° 28 del 28 Novembre 2007 Proc. n° 83/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. PIERO MANCUSO (ME) Avverso squalifica calciatore PASSALACQUA Giuseppe fino al 30 Aprile 2008 Gara: Piero Mancuso – Mediterranea Gara Prima Categoria - C.U. n° 28 del 28 Novembre 2007 Proc. n° 83/A Ricorre la società interessata, avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo una riduzione sostenendo che il proprio calciatore, pur degno di condanna per il comportamento assunto e senza giustificarlo per il deplorevole episodio di cui si è reso responsabile, nella realtà dei fatti accaduti ed ascrivibile non ha espresso alcun reale intenzione di colpire il Direttore di gara il quale non veniva né colpito né subiva alcuna conseguenza fisica dal gesto del calciatore; La Commissione Disciplinare; letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: fermo restando che la condotta posta in essere dal calciatore qui in esame è più che censurabile e meritevole di conseguenziale provvedimento punitivo, i fatti riferite nel rapporto di gara evidenziano un comportamento minaccioso ed aggressivo, senza però, che realizzasse o consumarsi reale fattiva violenza in danno dell’Arbitro. Confermando la reale responsabilità cui deve rispondere il calciatore di che trattasi DELIBERA di determinare a tutto il 02 Marzo 2008 la squalifica a tutti gli effetti con diffida, a carico del calciatore PASSALACQUA Giuseppe ( A.S.D. Piero Mancuso) per l’effetto non si addebita tassa
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