COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. PIEDIMONTE (CT)-Appello avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 e le squalifiche per tre gare a carico dei calciatori Valastro Giuseppe, Limina Ignazio, Bonanno Giuseppe, Panebianco Alessandro A.S. Piedimonte/Giardini Naxos del 02/12/2007 – Seconda Categoria – C.U.29 del 05/12/2007 Proc.n°88/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. PIEDIMONTE (CT)-Appello avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 e le squalifiche per tre gare a carico dei calciatori Valastro Giuseppe, Limina Ignazio, Bonanno Giuseppe, Panebianco Alessandro A.S. Piedimonte/Giardini Naxos del 02/12/2007 - Seconda Categoria – C.U.29 del 05/12/2007 Proc.n°88/A La società A.S. Piedimonte ha inoltrato appello avverso le sanzioni sopra indicate contestando la decisione del Direttore di Gara di sospendere l’incontro mancandone, a suo dire, i presupposti, e richiedendo una congrua riduzione delle squalifiche a carico dei propri calciatori, alcuni dei quali non avrebbero in alcun modo partecipato alla rissa denunciata. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., preliminarmente osserva: - non può trovare esame di merito la richiesta di ripetizione della gara dal momento che non risulta che copia dei motivi del ricorso, che in parte attiene all’esito della gara stessa, sia stata inviata alla controparte; - i comportamenti dei calciatori Valastro Giuseppe, Limina Ignazio, Bonanno Giuseppe, Panebianco Alessandro, pienamente riconosciuti dall’arbitro nell’atto di partecipazione attiva alla rissa, sono stati adeguatamente sanzionati dal Giudice di primo grado e non sono meritevoli di alcuna riduzione della squalifica; P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S. Piedimonte e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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