COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS Avverso Punizione sportiva perdita gara – Ammenda € 250,00 – Squalifiche calciatori Grasso Clemente, Del Popolo Carlo, Avola Daniele, Scordo Enrico e Castorina Fabio per 3 gare. Gara: Piedimonte / Giardini Naxos del 02 Dicembre 2007 – Seconda Categoria C.U.: N° 29 del 5/12/2007 PROC.n° 97 /A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. GIARDINI NAXOS Avverso Punizione sportiva perdita gara – Ammenda € 250,00 – Squalifiche calciatori Grasso Clemente, Del Popolo Carlo, Avola Daniele, Scordo Enrico e Castorina Fabio per 3 gare.
Gara: Piedimonte / Giardini Naxos del 02 Dicembre 2007 - Seconda Categoria
C.U.: N° 29 del 5/12/2007
PROC.n° 97 /A
- La società appellante contesta la decisione di sospendere la gara presa dal direttore di gara, al 6° del secondo tempo, sostenendo che lo stesso abbia equivocato, essendo distante dai luoghi, circa l’affannarsi degli uni a soccorrere il calciatore Giuseppe Valastro e degli altri ad allontanare dal terreno di gioco l’aggressore del predetto, ritenendo trattarsi invece di “una gigantesca rissa”. Chiede pertanto la ripetizione della gara, “d’intesa con la consorella società” e nel contempo la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori indicati in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
- Dall’appello non risulta effettuata la raccomandata dovuta alla controparte per invio dei motivi, con riferimento all’esito gara ed alla chiesta ripetizione. Tale adempimento è necessario per l’ammissibilità del gravame, ex art. 33 n° 5 C.G.S. Non risulta peraltro, né lo potrebbe ritualmente, che la soc. Piedimonte abbia inteso concorrere in questo giudizio alla richiesta di ripetizione della gara avanzata dall’appellante, pur potendo tale richiesta in linea eventuale sembrare conveniente ad entrambe le società, in ugual modo sanzionate con la perdita della gara. Ma, sempre in linea eventuale potrebbe trattarsi di altro, anche con riferimento ai poteri della giudicante, talché non può presumersi altro che non il rilevo circa l’omessa osservanza dell’adempimento di cui al citato articolo, con le conseguenze di rito.
- Quanto alle sanzioni di squalifica, ma quanto appresso avrebbe potuto affermarsi anche con riferimento alla non ammissibile richiesta di ripetizione della gara, va osservato che dalle risultanze ufficiali emerge che il direttore di gara ha avuto piena contezza di quanto andava verificandosi, avendo inizialmente pure tentato di richiamare all’ordine ed alla calma i protagonisti della rissa. Riferisce egli testualmente che “purtroppo la rissa “coinvolgeva pure i dirigenti ed i calciatori di riserva, alcuni dei quali ancora in tuta, mentre “di altri mi è stato impossibile “riconoscere o individuare esattamente il numero di maglia”.
E’ evidente allora che le identificazioni operate, che hanno portato alle sanzioni oggetto di appello, debbono ritenersi effettuate con chiarezza, come le definisce lo stesso verbalizzante, mentre in ordine alle sanzioni non pare riscontrarsi alcuna inadeguatezza, rispetto ai fatti addebitati.
P.Q.M.
DELIBERA:
- Di respingere l’appello come sopra proposto;
Con addebito di tassa reclamo non versata ( € 130,00).
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